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07 ago 2026 Normative green, case, terreni, Co2

Ristrutturazioni edilizie. Dal 3 agosto 2026 nuovi obblighi energetici
pubblicato da: admin

Ristrutturazioni edilizie. Dal 3 agosto 2026 nuovi obblighi energetici

Dal 3 agosto 2026 cambia il quadro delle regole per chi ristruttura casa. Per alcuni interventi edilizi diventerà infatti necessario verificare l’obbligo di integrare fonti energetiche rinnovabili, come impianti fotovoltaici o altre soluzioni capaci di ridurre il consumo di energia proveniente da fonti tradizionali.

La novità interessa soprattutto le ristrutturazioni che incidono sull’involucro dell’edificio, come facciate, coperture e isolamento, ma anche gli interventi sugli impianti termici. L’obiettivo della normativa è spingere verso edifici più efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni.

La nuova disciplina non nasce da zero, ma si inserisce nel percorso avviato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili, e successivamente modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea RED III.

Cosa cambia dal 3 agosto 2026 per chi ristruttura casa

Il decreto legislativo 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le nuove disposizioni diventano operative dopo 180 giorni. Di conseguenza, gli obblighi si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 3 agosto 2026.

La modifica principale riguarda l’ampliamento degli interventi soggetti all’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili. In passato la normativa era maggiormente concentrata sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni considerate “rilevanti”.

Con le nuove regole il campo di applicazione si estende anche a una parte più ampia degli edifici esistenti.

In particolare, dovranno essere valutati gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili nelle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e negli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, quando l’integrazione delle tecnologie rinnovabili sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con le caratteristiche dell’immobile.

La logica della norma cambia quindi prospettiva: non conta più soltanto il tipo di intervento edilizio effettuato, ma anche il miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Quali interventi di ristrutturazione saranno interessati

Dal 3 agosto 2026 il progettista dovrà verificare la presenza dell’obbligo FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) già nella fase di progettazione dell’intervento.

Tra gli interventi coinvolti rientrano le ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè quelle che interessano una parte significativa dell’involucro edilizio e prevedono anche interventi sugli impianti. In questi casi la quota di energia da coprire con fonti rinnovabili sarà pari al 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e al 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, la percentuale prevista per la climatizzazione invernale ed estiva sarà del 15%.

La novità più rilevante riguarda però anche la ristrutturazione dell’impianto termico. Anche senza lavori sull’involucro dell’edificio, la sostituzione o il rifacimento dell’impianto potrà comportare l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 15% dei consumi destinati al riscaldamento e al raffrescamento, sempre quando l’intervento sia concretamente realizzabile.

Per gli edifici pubblici sono previste percentuali più elevate, con una maggiorazione di cinque punti percentuali rispetto ai valori ordinari. Restano invece confermati gli obblighi più elevati per le nuove costruzioni, pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.

L’obbligo riguarda anche il fotovoltaico?

L’integrazione delle fonti rinnovabili può avvenire attraverso diverse soluzioni tecniche, tra cui gli impianti fotovoltaici. Tuttavia, la normativa stabilisce alcuni limiti sulle modalità di installazione. Gli impianti devono essere collocati all’interno dell’edificio, sulla copertura o nelle relative pertinenze. Il fotovoltaico installato a terra, salvo casi specifici, non contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla normativa.

Per i tetti inclinati, invece, i pannelli devono essere aderenti o integrati nella superficie della copertura, mantenendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Sui tetti piani sono previsti specifici limiti legati all’altezza rispetto alla copertura o alla presenza di eventuali parapetti.

Cosa succede se non è possibile installare impianti rinnovabili

L’obbligo previsto dalla normativa non è assoluto. In alcuni casi l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili può risultare impossibile o non conveniente. Se l’integrazione delle rinnovabili non è tecnicamente o economicamente fattibile, il progettista dovrà spiegare le ragioni nella relazione tecnica prevista dalla normativa sul rendimento energetico degli edifici.

La relazione dovrà quindi indicare le soluzioni valutate e motivare perché non possono essere applicate. Quando invece la relazione tecnica non è richiesta, l’impossibilità dovrà essere comunicata e documentata direttamente al Comune. La verifica del rispetto degli obblighi spetta agli enti comunali.

Inoltre, una copia della documentazione tecnica dovrà essere trasmessa anche al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che avrà il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili.

Mancato rispetto dell’obbligo: rischio di stop al titolo edilizio

Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina riguarda le conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. L’articolo 26 del decreto legislativo 199/2021 stabilisce infatti che l’inosservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili può comportare il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Questo significa che la verifica energetica non sarà un semplice adempimento successivo, ma diventerà un elemento necessario per ottenere l’autorizzazione a realizzare i lavori. Per questo motivo, chi intende avviare una ristrutturazione dal 3 agosto 2026 dovrà coinvolgere fin dall’inizio un tecnico abilitato, così da valutare la presenza degli obblighi e progettare eventualmente le soluzioni energetiche richieste.

Esclusioni e casi particolari

La normativa prevede comunque alcune eccezioni. Gli obblighi sulle fonti rinnovabili non si applicano, ad esempio, agli edifici temporanei destinati a essere rimossi entro 24 mesi, agli immobili pubblici utilizzati dalle forze armate quando l’adeguamento risulti incompatibile con la destinazione dell’edificio e agli immobili già collegati a reti efficienti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Una disciplina particolare riguarda anche gli edifici sottoposti a vincoli storici, artistici o paesaggistici. In questi casi l’installazione di impianti rinnovabili deve essere compatibile con le esigenze di tutela del bene. Se pannelli o altre soluzioni energetiche dovessero compromettere il valore storico o paesaggistico dell’immobile, il progettista dovrà motivare l’impossibilità nella documentazione tecnica.

Cosa devono fare i proprietari prima di iniziare i lavori

La principale conseguenza pratica della nuova normativa è che la valutazione energetica dovrà essere anticipata. Prima di presentare la pratica edilizia sarà quindi necessario verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti agli obblighi sulle fonti rinnovabili.

Per i proprietari che intendono ristrutturare casa dal 3 agosto 2026 questo significa programmare i lavori con maggiore attenzione, considerando non solo gli aspetti edilizi ed economici dell’intervento, ma anche quelli legati all’efficienza energetica.

07/08/2026

Chi pianifica cantieri o riqualificazioni deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti: non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L'epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il Decreto Requisiti Minimi 2025 e il D.Lgs. 5/2026.

Principali novità normative

L'impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici:

  • Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025): operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l'involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica (isolamento di pareti, tetti e serramenti), la correzione obbligatoria dei ponti termici e l'efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l'obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti;
  • D.Lgs. 5/2026 (Recepimento RED III): in vigore dal 4 febbraio 2026 con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Rende obbligatoria l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - primariamente il fotovoltaico - non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di 1° e 2° livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici.

Fotovoltaico quando è obbligatorio?

L'installazione di impianti a energia solare e l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ha smesso di essere un'opzione facoltativa o una pura scelta ecologica: è a tutti gli effetti uno standard costruttivo prescrittivo. Il quadro normativo, ridisegnato dal D.Lgs. 199/2021 e aggiornato dal D.Lgs. 5/2026 (di recepimento della Direttiva Europea RED III), impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente.

Comprendere come si articola l'obbligo del fotovoltaico nella ristrutturazione e quali interventi attivano i parametri di legge è fondamentale per evitare di incorrere nel diniego dei titoli abilitativi edilizi da parte del Comune.

Quando scatta l'obbligo?

Il recepimento della normativa comunitaria allarga notevolmente l'area di applicazione degli obblighi energetici. Nello specifico, per la pianificazione delle ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi dipende principalmente dal livello dell'intervento:

  • obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 ed ampliamenti: chi realizza fabbricati ex novo o esegue ampliamenti volumetrici significativi (>15% del volume preesistente o superiori a 500 metri cubi) deve soddisfare precisi standard. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti FER integrati;
  • obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello: l'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio (pareti, solai e tetto) abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze, la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni;
  • ristrutturazioni importanti di 2° livello: gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro attivando il secondo livello di riqualificazione sono soggetti alla nuova disciplina: la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%.
  • sostituzione dell'impianto termico: il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15%, ove tecnicamente fattibile.

Riepilogo degli obblighi FER 2026

La tabella seguente ricapitola i valori percentuali minimi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall'attuale quadro legislativo.

Tipo di interventoQuota rinnovabile richiesta (edifici privati)Quota rinnovabile richiesta (edifici pubblici)
Nuova costruzione / ampliamento60%65%
Ristrutturazione 1° livello (>50% involucro + impianti)40%45%
Ristrutturazione 2° livello (>25% involucro)15%20%
Sostituzione impianto termico15%20%

Casi di esclusione e deroghe

Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge:

  • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria leggera: l'obbligo non riguarda chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro né il sistema termico principale (ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti);
  • edifici vincolati: fabbricati tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla Soprintendenza;
  • impossibilità tecnica comprovata: nei casi in cui una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato dimostri che l'edificio presenti limitazioni strutturali (es. tetti non portanti) o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile.

Fotovoltaico quando è obbligatorio?

L'installazione di impianti a energia solare e l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ha smesso di essere un'opzione facoltativa o una pura scelta ecologica: è a tutti gli effetti uno standard costruttivo prescrittivo. Il quadro normativo, ridisegnato dal D.Lgs. 199/2021 e aggiornato dal D.Lgs. 5/2026 (di recepimento della Direttiva Europea RED III), impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente.

Comprendere come si articola l'obbligo del fotovoltaico nella ristrutturazione e quali interventi attivano i parametri di legge è fondamentale per evitare di incorrere nel diniego dei titoli abilitativi edilizi da parte del Comune.

Quando scatta l'obbligo?

Il recepimento della normativa comunitaria allarga notevolmente l'area di applicazione degli obblighi energetici. Nello specifico, per la pianificazione delle ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi dipende principalmente dal livello dell'intervento:

  • obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 ed ampliamenti: chi realizza fabbricati ex novo o esegue ampliamenti volumetrici significativi (>15% del volume preesistente o superiori a 500 metri cubi) deve soddisfare precisi standard. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti FER integrati;
  • obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello: l'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio (pareti, solai e tetto) abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze, la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni;
  • ristrutturazioni importanti di 2° livello: gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro attivando il secondo livello di riqualificazione sono soggetti alla nuova disciplina: la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%.
  • sostituzione dell'impianto termico: il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15%, ove tecnicamente fattibile.

Riepilogo degli obblighi FER 2026

La tabella seguente ricapitola i valori percentuali minimi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall'attuale quadro legislativo.

Tipo di interventoQuota rinnovabile richiesta (edifici privati)Quota rinnovabile richiesta (edifici pubblici)
Nuova costruzione / ampliamento60%65%
Ristrutturazione 1° livello (>50% involucro + impianti)40%45%
Ristrutturazione 2° livello (>25% involucro)15%20%
Sostituzione impianto termico15%20%

Casi di esclusione e deroghe

Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge:

  • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria leggera: l'obbligo non riguarda chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro né il sistema termico principale (ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti);
  • edifici vincolati: fabbricati tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla Soprintendenza;
  • impossibilità tecnica comprovata: nei casi in cui una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato dimostri che l'edificio presenti limitazioni strutturali (es. tetti non portanti) o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile.

Quando entra in vigore il D.Lgs. 5/2026

La comprensione dell'iter legislativo del D.Lgs. 5/2026 (attuativo della direttiva europea RED III) richiede di distinguere chiaramente la data di entrata in vigore formale della legge rispetto all'efficacia applicativa dei suoi vincoli edilizi.

Il decreto è stato approvato il 9 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed è ufficialmente entrato in vigore il 4 febbraio 2026.

Efficacia della legge vs efficacia degli obblighi edilizi

Per chi pianifica nuove realizzazioni o ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia per chi deve presentare le pratiche edilizie in Comune? La norma prevede infatti una doppia tempistica di decorrenza:

  • entrata in vigore della legge (4 febbraio 2026): a partire da questa data sono operative le norme generali di semplificazione burocratica per le autorizzazioni degli impianti, l'individuazione delle aree idonee e le disposizioni quadro per la promozione delle comunità energetiche;
  • scadenza per l'obbligo del fotovoltaico negli edifici (3 agosto 2026): per consentire al mercato, ai progettisti e agli Enti Locali di adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici, il decreto stabilisce una transizione di 180 giorni dall'entrata in vigore.

Pertanto:

  • le pratiche edilizie (CILA, SCIA, Permesso di Costruire) protocollate in Comune fino al 2 agosto 2026 seguono le precedenti indicazioni normative;
  • per tutte le istanze presentate a far data dal 3 agosto 2026, l'applicazione dell'obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 e dell'obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello diventa condizione imprescindibile per il regolare rilascio del titolo abitativo edilizio.